LO STATUTO
ART. 1
DENOMINAZIONE E SEDE
Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”) e delle norme del Codice civile in tema di Associazioni, è costituita un’Associazione denominata BR.A.VE. BRCA – Associazione – Veneto, con sede in via Paruta n. 23, nel Comune di Padova (PD). L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e viene attuata con delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero. L’Associazione ha durata illimitata. L’Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, avanzi di gestione, capitale o riserve né direttamente né indirettamente.
ART. 2
UTILIZZO DELL’ACRONIMO “ETS” O DELL’INDICAZIONE DI “Ente del Terzo Settore”
A decorrere dalla avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.), l’acronimo “ETS” o l’indicazione di “Ente del Terzo Settore” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. L’Associazione, da quel momento, utilizzerà la locuzione di “Ente del Terzo Settore” o l’acronimo “ETS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
ART. 3
SCOPO E ATTIVITà ISTITUZIONALI
L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale. L’Associazione è priva di finalità lucrative, nasce per sostenere le nuove generazioni con mutazione genetica BRCA nella consapevolezza dell’importanza della corretta informazione per poter affrontare, con consapevolezza ed equilibrio, i cambiamenti psichici e fisici, che l’essere portatrici di un gene modificato comportano.
ART. 4
ATTIVITà
Le finalità di cui al precedente comma sono rivolte in via principale in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1 del Codice del Terzo Settore, alle lettere:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, e alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
w) promozione e tutela dei diritti umani civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
In particolare l’Associazione realizza i propri scopi attraverso:
- la promozione del riconoscimento nei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza riconosciuti dal Servizio Sanitario Nazionale SSN) della mastectomia bilaterale preventiva perché gli interventi chirurgici siano di migliore qualità e perché sia ridotto al minimo l’impatto fisico sulle donne;
- l’individuazione e l’invio nelle strutture idonee per le scelte di ciascuno, in centri all’avanguardia, sia per la sorveglianza serrata che per la riduzione di rischio, ove indicata, insieme alla presa in carico per tutti i tipi di tumore a cui la mutazione predispone;
- la promozione della garanzia di estensione ed omogeneità dei provvedimenti legislativi e degli interventi in tutto il territorio nazionale;
- la promozione della fisioterapia post intervento tramite SSN a seguito della mastectomia bilaterale e gestione tempestiva delle conseguenze per gli interventi di ovariectomia (sindrome genito-urinaria della menopausa precoce, atrofia vaginale, ecc.);
- il supportare nella decisione di procreazione, con accesso alle tecniche più innovative, che diano la possibilità di interrompere la trasmissione del gene modificato;
- la promozione del supporto psicologico nel riconoscimento dei cambiamenti che la conoscenza dell’essere portatore di modificazione genetica comporta;
- la promozione del supporto ai figli di persone portatrici del gene modificato, nel percorso che porta alla decisione di quando e come effettuare il test per l’identificazione dell’eventuale ereditarietà;
- l’aiuto ed il sostegno, oltre agli individui BRCA positivi, anche ad i portatori di nuove variabili eredo famigliari similari.
Delle attività proposte dall’Associazione possono fruire tutti i cittadini, senza distinzione di ceto sociale, di religione o di idee politiche. L’Associazione è del tutto autonoma ed indipendente, non persegue scopi di carattere politico, sindacale e religioso. L’Associazione potrà svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. L’Associazione potrà, infine, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi Decreti attuativi dello stesso ed ogni altra modalità di raccolta fondi consentita dalle disposizioni di Legge.
ART. 5
PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ART. 6
ENTRATE
Per l’adempimento dei suoi compiti, l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
– di ogni eventuale contributo ed elargizione da parte di terzi, compresi enti pubblici e privati, destinati all’attuazione degli scopi statutari;
– proventi da attività di raccolta fondi;
– rimborsi derivanti da convenzioni con le Pubbliche Amministrazioni;
– proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
– ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
ART. 7
SOCI
L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
- Sono ammessi a far parte dell’Associazione, tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividano i valori e le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnino concretamente per realizzarle e sottoscrivono il presente Statuto.
- L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell’interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda l’organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato motivandola. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
- Sono previste 3 categorie di soci:
ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea,
sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,
benemeriti: sono persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione.
L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
L’Associazione prevede l’intrasmissibilità della quota associativa.
ART. 8
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
- I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
Tutti i soci hanno uguali diritti. Ciascun associato di maggiore età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di associati, è esclusa ogni forma di voto limitato.
- Tutti gli associati hanno diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi e dal presente Statuto e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
- I soci devono versare nei termini la quota associativa, sono obbligati all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
- Per tutti i rapporti con l’Associazione il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro dei Soci. Eventuali variazioni vanno comunicate all’Associazione e hanno decorrenza dalla data della comunicazione stessa.
- Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
ART. 9
RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO
1.
Il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
L’esclusione del socio può avvenire oltre ai casi previsti dalla legge per:
- non ottemperanza delle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’Associazione;
- morosità senza giustificato motivo del versamento della quota associativa annuale per un periodo superiore a tre mesi;
- svolgimento di attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
- gravi danni anche morali, arrecati in qualunque modo all’Associazione;
- perdita dei requisiti per l’ammissione all’Associazione, o per indegnità morale;
2.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto palese e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.
ART. 10
DEI VOLONTARI E DELL’ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO
- I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che per libera scelta prestano la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- L’Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
- L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
- La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
ART. 11
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
1. Gli organi dell’associazione sono:
- Assemblea dei soci,
- Consiglio direttivo,
- Organo di Controllo (eventuale)
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.
ART. 12
ASSEMBLEA
- L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.
- Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, purché non sia membro del Consiglio Direttivo o dell’Organo di Controllo se nominato. La delega deve essere scritta e firmata e deve contenere l’indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.
- L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea può essere inoltre convocata:
- su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 degli associati.
- Nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l’Organo di Controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell’Assemblea.
- La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
- L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
- L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal vice Presidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede dell’Associazione.
ART. 13
COMPITI DELL’ASSEMBLEA
1. L’Assemblea è costituita da tutti gli associati e può essere ordinaria o straordinaria.
2. È compito dell’Assemblea ordinaria:
a) approvare il rendiconto/bilancio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
b) approvare l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
c) approvare l’eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
e) eleggere e revocare i componenti dell’Organo di Controllo, nominati obbligatoriamente al verificarsi delle condizioni di cui agli artt. 30 e 31 del Codice del Terzo settore o se ritenuto opportuno;
f) decidere, in ultima istanza, sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;
g) approvare eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
h) deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale o su questioni ad essa assegnate dallo Statuto o dalle disposizioni di legge.
3. L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
4. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
5. È compito dell’Assemblea straordinaria:
a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto e sulla trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione;
b) deliberare in merito allo scioglimento.
6. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria, in prima convocazione e in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7. Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti
ART. 14
CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA
- Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri, come stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina.
- Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporti l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- I Consiglieri durano in carica 5 anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
ART. 15
CONSIGLIO DIRETTIVO: CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO
- Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
- La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 7- (sette) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno.
- In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
- Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l’Assemblea.
- Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente se nominato; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
- Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- Le votazioni si effettuano con voto palese.
- Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell’Associazione.
- Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica. In tale caso si provvede alla sostituzione dello stesso, ai sensi del successivo art. 17.
ART. 16
COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:
a) redigere il Rendiconto/Bilancio di Esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
b) redigere l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
c) redigere l’eventuale Bilancio Sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
d) nominare il Presidente e eventualmente il vice Presidente;
e) decidere in prima istanza sulle domande di adesione all’Associazione e sull’esclusione degli associati;
f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
g) decidere la quota associativa annuale, determinandone l’ammontare;
h) deliberare la convocazione dell’Assemblea;
i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;
k) curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;
l) deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni o necessario all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.
3. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è tuttavia generale e le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono eventualmente iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ART. 17
CAUSE DI DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
1. La carica di Consigliere si perde per:
a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
b) dichiarata decadenza da parte del Consiglio, a seguito di assenza a due sedute consecutive senza giustificato motivo;
c) revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione;
d) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art.13, c.2, del presente Statuto;
e) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art. 7 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell’ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
3. In caso di esaurimento della lista dei non eletti o di assenza di essa, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione nella prima Assemblea ordinaria utile. Il Consigliere così subentrato rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
4. Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri, il Consiglio seppur cessato resta in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.
5. Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al suo funzionamento; presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea; convoca l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
6. Il Presidente dispone di un voto in Assemblea come tutti gli altri soci. La durata della carica è pari all’organo amministrativo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per revoca decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Il vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 18
RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO
- Il Rendiconto economico-finanziario dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
- Il Rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, depositato presso la sede dell’Associazione almeno 20 gg. prima dell’Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- Il Rendiconto economico-finanziario deve essere approvato entro i termini di legge appositamente previsti.
ART. 19
ORGANO DI CONTROLLO ED ORGANO DI REVISIONE
- Al superamento dei limiti di cui all’art. 30 del Codice del Terzo Settore deve essere nominato dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati, l’Organo di Controllo monocratico o collegiale. Esso resta in carica 5 (cinque) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Se collegiale, è composto da tre membri e nomina al proprio interno un Presidente.
- Delle proprie riunioni l’Organo di Controllo redige verbale conservato nell’apposito Libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale Organo, presso la sede dell’Associazione
- Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell’Organo di Controllo decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite i supplenti o, in assenza, attraverso una nuova elezione da parte dell’Assemblea.
- I membri dell’Organo di Controllo, a cui si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.
- I compiti dell’Organo di Controllo sono individuati nell’art. 30 del Codice del Terzo Settore.
- Nei casi previsti dall’art. 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, è obbligatoria la nomina di un Organo di revisione, collegiale o monocratico. Tale funzione può essere esercitata dall’Organo di Controllo ma in tal caso esso deve essere costituito da Revisori Legali iscritti nell’apposito Registro.
- L’Assemblea può nominare, anche in assenza di un obbligo di legge, gli Organi di cui al presente articolo, ove lo ritenga opportuno.
ART. 20
LIBRI SOCIALI E REGISTRI
1. L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:
a) il Libro degli associati;
b) l Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
d) se presenti, il Registro dei Volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
e) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo e/o di revisione, qualora siano stati nominati.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c) e d) sono tenuti dal Consiglio Direttivo mentre quelli di cui alla lett. e) sono tenuti dall’Organo al quale si riferiscono.
ART. 21
DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO
- Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ART. 22
SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
- Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
- L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più Liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 c. 1 del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art. 9 del Codice del Terzo settore.
ART. 23
NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore ed i decreti attuativi dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione in quanto compatibili.
SCRIVICI PER RICEVERE INFORMAZIONI
O PER CONOSCERE MEGLIO I NOSTRI OBIETTIVI